[1]Le Parti contraenti si scambieranno, nell'ambito dell'Organo esecutivo di cui all'articolo 10, o a livello bilaterale, e nel comune interesse, informazioni:

  • a)sui dati relativi all'emissione, secondo una periodicita' da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicita' da convenirsi;
  • b)sui principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale in genere e sui loro effetti possibili che potrebbero provocare modifiche sensibili dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  • c)sulle tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico che agiscano sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  • d)sul costo previsto della lotta, a livello dei paesi, contro le emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici;
  • e)sui dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto degli inquinanti;
  • f)sui dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e sulla portata dei danni (1) che, secondo questi dati, sono imputabili all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  • g)sulle politiche e strategie nazionali, sub-regionali e regionali di lotta contro i composti solforosi e i principali altri inquinanti atmosferici.

[2]---------------- (1) La presente Convenzione non coatiene disposizioni riguardanti la responsabilita' degli Stati in materia di danni.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari