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Miscellanea
Allegato
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 · Legge 26 maggio 1997, n. 145
- Aggiornato al
- 9 giugno 1997
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA…
- Art. 2Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi…
- Art. 3Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la…
- Art. 4Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del…
- Art. 5Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio di comune accordo e nella…
- Art. 6Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle…
- Art. 7Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito…
- Art. 8Le due Parti concorderanno periodicamente le attivita di cooperazione e le aree di…
- Art. 9Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di…
- Art. 10Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra…
- Art. 11Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche…
- Art. 12Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello…
- Art. 13Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita palitica…
- Art. 14Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo…
- Art. 15Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi e biblioteche…
- Art. 16Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi…
- Art. 17Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una…
- Art. 18Il presente Accordo sara' ratificato. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni…
- Art. 19Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per…
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