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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 · Legge 8 ottobre 2020, n. 144
- Aggiornato al
- 2 novembre 2020
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA…
- Art. 2Le due Parti contraenti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano…
- Art. 3Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive…
- Art. 4Le Parti contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra…
- Art. 5Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni…
- Art. 6Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo…
- Art. 7Ciascuna delle due Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, su base di…
- Art. 8Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo…
- Art. 9Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti…
- Art. 10Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegnera' ad incrementare la collaborazione in…
- Art. 11Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della…
- Art. 12Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi…
- Art. 13Le Parti contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche…
- Art. 14Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori…
- Art. 15Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo della promozione e…
- Art. 16Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica…
- Art. 17Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti…
- Art. 18Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia…
- Art. 19Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio…
- Art. 20Le due Parti contraenti favoriranno, mediante la conclusione di un apposito Protocollo…
- Art. 21Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire…
- Art. 22Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo…
- Art. 23Le Parti contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse…
- Art. 24Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica…
- Art. 25Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due…
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