[1]DIFFERITA O TEMPORANEA

[2]1. Se la persona che deve essere estradata e' soggetta a procedimento penale a deve scontare una condanna nel territorio dalla Parte richiesta per un reato differente da quello che motiva la richiesta di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere, con sollecitudine, sulla richiesta di estradizione e rendere nota la propria decisione all'altra Parte. 2. Qualora la richiesta di estradizione venga accolta, la Parte richiesta puo' differire la consegna della persona finche' il procedimento penale sia concluso o la pena inflitta sia stata scontata. Tuttavia, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nella Parte richiedente, concordando i termini e le modalita' della consegna temporanea. Durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente, la persona consegnata rimarra' detenuta e verra' successivamente riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di tale detenzione, dalla data di uscita dal territorio della Parte richiesta fino al suo ritorno nello stesso territorio, e' computata nella pena da infliggere o da eseguire nella Parte richiesta.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art12 · fonte del testo

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