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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 · Legge 23 settembre 2014, n. 143
- Aggiornato al
- 10 ottobre 2014
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL…
- Art. 2, locali ed archivi 1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento d d…
- Art. 3L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da…
- Art. 4finanziarie e valutarie 1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di…
- Art. 5L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno…
- Art. 6ed immunita' dei rappresentanti dei Governi e agenti 1. I rappresentanti dei Governi…
- Art. 7ed immunita' dei funzionari 1. I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della…
- Art. 8agenti ed ai funzionari indicati negli articoli 6 e 7 verra' rilasciata una carta…
- Art. 9presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo che il Governo italiano avra'…
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