ARTICOLO IV 1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto per stabilire e controllare le modalita' di attuazione del presente Accordo, e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Bangladesh. 2. Il Comitato Congiunto sara' costituito dai rappresentanti dei due Governi.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;141~accordo-artiv · fonte del testo

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