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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991
Legge 6 marzo 1996, n. 141
- Aggiornato al
- 21 marzo 1996
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL…
- Art. iiARTICOLO II Le Parti contraenti possono accordare ai propri cittadini, in conformita' con…
- Art. iiiArticolo III Le Parti Contraenti faciliteranno, per quanto possibile, lo stu- dio e la…
- Art. ivARTICOLO IV 1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato…
- Art. vARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni dopo la data in cui le Parti…
- Art. viARTICOLO VI Il presente Accordo restera' in vigore a meno che non venga denunciato da una…
