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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, concernente la istituzione del «Sabato Teatrale» con le seguenti modificazioni;
[9]L'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, e' sostituito dal seguente:
[10]«Art. 2. - Per regolare le attivita' connesse alla istituzione del «Sabato Teatrale» e' costituita presso il Ministero per la stampa e la propaganda una Commissione centrale presieduta dal Ministro, o da un suo delegato, e che e' composta:
[11]1° da un membro del Direttorio del Partito Nazionale Fascista delegato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;
[12]2° dal direttore generale per il teatro presso il Ministero per la stampa e la propaganda;
[13]3° da un rappresentante del Ministero dell'interno;
[14]4° da un rappresentante del Ministero delle finanze;
[15]5° da un rappresentante del Ministero della educazione nazionale; 6° da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
[16]7° dal direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
[17]8° dal direttore artistico culturale dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
[18]9° dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
[19]10° da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
[20]11° dal presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
[21]12° dal segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.
[22]La commissione e' assistita da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale del teatro).
[23]La sede della predetta commissione e' presso il Ministero per la stampa e la propaganda».
[24]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[25]Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV
[26]VITTORIO EMANUELE
[27]Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Bottai - Benni - Lantini.
[28]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 24 agosto 1937 al 16 dicembre 2009
