1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave. 2. Con le modalita' di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonche' quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attivita' delle autorita' italiane. 3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art12 · fonte del testo

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