[1]DANNI

[2]1. Il risarcimento per eventuali perdite o danni alla Parte ospitante, causati intenzionalmente o per negligenza da un membro della Parte inviante nello svolgimento delle proprie funzioni ufficiali ai sensi del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante, di comune accordo tra le Parti e in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti nazionali. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di eventuali perdite o danni causati durante o in connessione con le attivita' previste dal presente Accordo, le Parti provvederanno, di comune accordo, al risarcimento di tali perdite o danni, in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.

Testo vigente dal 14 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;48~accordo-art4 · fonte del testo

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