Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile. 1 All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni». La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 2012, n. 131

1

La L. 7 agosto 2012, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012".

Testo vigente dal 10 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2017

    Questione inammissibile
    10 marzo 2017

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), c…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2112 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 209/2015

    Questione inammissibile
    22 ottobre 2015

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da dispos…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2112 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/2014

    Questione infondata
    13 giugno 2014

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), promosse, con i ricorsi n. 8 e n. 12, di cui in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalla Provincia autonoma…

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 120 cost. · Art. 8 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2012 al 10 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 2012, n. 131

    La L. 7 agosto 2012, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-02-24;14~art1 · fonte del testo

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