[1]reciproca e scambio di informazioni

[2]Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a: a prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attivita' di ricerca in materia di paesaggio; b favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione; c scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;14~convenzione-art8 · fonte del testo

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