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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, che proroga al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina govenativa delle carte-valori. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 17 maggio 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 15 novembre 1928, n. 2559, convertito senza modificazioni dalla L. 7 gennaio 1920, n. 19, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1928 fissato con la legge 17 maggio 1928, n. 1395, per la concessione di uno speciale trattamento di esonero a favore degli operai dell'Officina governativa carte-valori di Torino i quali non potessero trasferirsi in Roma, nuova sede dell'Officina medesima, e' prorogato al 30 giugno 1929".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
