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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo Unico
[8]E convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1941-XIX, n. 653, recante norme per la temporanea e gratuita circolazione dei ciclisti sulle autostrade con la seguente modificazione:
[9]L'art. 1 del Regio decreto-legge e' sostituito dal seguente:,
[10]In deroga alle disposizioni che regolano la concessione e l'esercizio delle autostrade e' consentita dal 15 giugno al 15 ottobre 1941-XIX la temporanea e gratuita circolazione dei velocipedi sulle autostrade stesse, esclusa la camionale Genova-Serravalle Scrivia.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1941-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GORLA
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
