[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le Parti, in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali dei rispettivi Stati, collaborano per la prevenzione e il contrasto delle manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonche' della criminalita' transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:

  • A)criminalita' organizzata transnazionale;
  • B)reati contro la persona e il patrimonio;
  • C)tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, dei relativi precursori e delle sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione, dei medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva, il cui impiego e' considerato doping, nonche' delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS);
  • D)tratta di persone e traffico illecito di migranti;
  • E)traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
  • F)criminalita' informatica, inclusa la pedopornografia on line;
  • G)reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
  • H)reati contro il patrimonio culturale;
  • I)reati contro l'ambiente e traffico illegale di specie protette;
  • J)corruzione;
  • K)pirateria. 2. I reati di falso e contraffazione inclusa la falsificazione monetaria e la contraffazione alimentare. 3. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nella repressione del terrorismo. 4. Le Parti collaborano, altresi', nello sviluppo di capacita' per il rafforzamento della sicurezza e per l'ordine pubblico dei rispettivi territori stimolando, nel rispetto delle prerogative e degli ordinamenti nazionali, sinergie e condivisione di buone prassi e sviluppando progetti di formazione professionale congiunta in tutti gli ambiti di competenza. 5. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

Testo vigente dal 1 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;139~accordo-art3 · fonte del testo

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