[1]Avvio del procedimento

[2]1. Una parte puo' chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta e' presentata all'altra parte per iscritto, ed e' sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e tale richiesta:

  • a)indica la specifica misura contestata;
  • b)indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avra' sugli investimenti tra le parti; e c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La parte cui e' indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-10-art3 · fonte del testo

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