[1]Cooperazione in materia di ambiente

[2]1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualita' dell'ambiente a livello locale, regionale e globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile, quale enunciato nella dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. 2. Le parti, tenendo conto del principio delle responsabilita' comuni ma differenziate, delle priorita' e delle strategie nazionali di sviluppo, prestano particolare attenzione al rapporto tra poverta' e ambiente e all'impatto dell'attivita' economica sull'ambiente, compresi i potenziali effetti del presente accordo. 3. La cooperazione riguarda in particolare:

  • a)la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche;
  • b)la lotta all'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'atmosfera e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;
  • c)le questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione, la deforestazione, la conservazione della diversita' biologica e la biosicurezza;
  • d)l'impegno, in questo contesto, ad agevolare iniziative congiunte riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai suoi effetti negativi, anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di mercato per il carbonio. 4. La cooperazione puo' comportare misure quali:
  • a)la promozione del dialogo politico, dello scambio delle migliori pratiche ambientali e delle esperienze, nonche' lo sviluppo di capacita' anche a livello di rafforzamento istituzionale;
  • b)il trasferimento e l'impiego di know-how e tecnologie sostenibili, compresa l'introduzione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela dell'ambiente;
  • c)l'integrazione delle considerazioni ambientali in altre politiche, tra cui quella della gestione del territorio;
  • d)la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;
  • e)la promozione della consapevolezza e dell'educazione ambientale, come pure di una maggiore partecipazione della societa' civile, soprattutto delle comunita' locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;
  • f)la sollecitazione e la promozione della cooperazione regionale nell'ambito della tutela ambientale;
  • g)l'assistenza all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente cui le parti aderiscono;
  • h)il rafforzamento della gestione ambientale e dei sistemi di monitoraggio e controllo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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