[1]Modalita' e metodologia

[2]1. Per attuare le attivita' di cooperazione le parti convengono quanto segue:

  • a)gli strumenti possono comprendere un'ampia gamma di attivita' bilaterali, orizzontali o regionali, quali programmi e progetti, compresi i progetti infrastrutturali, il sostegno al bilancio, il dialogo politico settoriale, lo scambio e il trasferimento di attrezzature, studi, valutazioni dell'impatto, statistiche e basi dati, lo scambio di esperienze e di esperti, la formazione, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, seminari e pubblicazioni;
  • b)i soggetti responsabili di attuare le attivita' possono comprendere le autorita' locali, nazionali e regionali, la societa' civile e le organizzazioni internazionali;
  • c)le parti forniscono le opportune risorse amministrative e finanziarie necessarie a garantire l'attuazione delle attivita' di cooperazione da esse concordate in conformita' alle loro disposizioni legislative e regolamentari e alle loro procedure;
  • d)tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione garantiscono una gestione trasparente e responsabile delle risorse;
  • e)le parti promuovono modalita' e strumenti finanziari e di cooperazione innovativi al fine di promuovere l'efficienza della cooperazione e utilizzare al meglio il presente accordo;
  • f)la cooperazione tra le parti individua ed elabora programmi di cooperazione innovativi per le Repubbliche della parte AC;
  • g)le parti incoraggiano ed agevolano i finanziamenti privati e gli investimenti esteri diretti, in particolare attraverso finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in America centrale nel rispetto delle procedure e dei criteri finanziari da essa applicati;
  • h)e' promossa la partecipazione di ciascuna parte, in qualita' di partner associato, ai programmi quadro, a programmi specifici e ad altre attivita' dell'altra parte, nel rispetto delle norme e procedure delle parti;
  • i)e' promossa la partecipazione delle Repubbliche della parte AC ai programmi di cooperazione orizzontali e tematici per l'America latina della parte UE, anche attraverso specifiche opportunita';
  • j)le parti promuovono, in conformita' alle loro norme e procedure e in settori di comune interesse, la cooperazione triangolare tra le due regioni e con i paesi terzi;
  • k)le parti esaminano tutte le possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 2. Le parti convengono di incentivare la cooperazione tra le istituzioni finanziarie in base alle loro necessita' e nell'ambito dei rispettivi programmi e della rispettiva legislazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari