[1]Reciproco riconoscimento

[2]1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato. 2. Le parti incoraggiano, a seconda dei casi, gli organismi professionali o le autorita' competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato di associazione per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali. 3. Il comitato di associazione, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un termine ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente titolo. 4. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 sia stata giudicata compatibile con il presente titolo secondo la procedura di cui al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti incoraggiano le autorita' competenti a negoziare un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art177 · fonte del testo

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