[1]Accesso al mercato

[2]1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). 2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato X, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:

  • a)limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • b)limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
  • c)limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica(14);
  • d)limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e
  • e)misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)(15) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte.

[3]---------- (14) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. (15) Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una societa' in base alla propria legislazione. Nella misura in cui tale obbligo sia applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che esso sia precisato nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) per essere mantenuto in vigore o adottato dalle parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art164 · fonte del testo

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