[1]Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati). 2. Il sottocomitato si puo' occupare di tutte le questioni connesse ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo. Esso ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilita':

  • a)raccomanda la definizione delle procedure o delle modalita' necessarie per dare attuazione al presente capo;
  • b)monitora i progressi compiuti nell'attuazione del presente capo;
  • c)costituisce una sede in cui discutere i problemi inerenti all'applicazione di determinate misure sanitarie o fitosanitarie per giungere ad alternative accettabili per entrambe le parti. A tale scopo il sottocomitato e' convocato d'urgenza, su richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni;
  • d)procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 155 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato;
  • e)procede, se necessario, alle consultazioni previste dall'articolo 157 del presente capo in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo;
  • f)promuove la cooperazione tra le parti in materia di benessere degli animali;
  • g)si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione. 3. Nel corso della prima riunione il sottocomitato delibera il regolamento interno da sottoporre all'approvazione del comitato di associazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art156 · fonte del testo

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