[1]Marcatura ed etichettatura

[2]1. Le parti prendono atto, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono di rispettare i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura. 2. In particolare, le parti decidono:

  • a)di prescrivere solo la marcatura o l'etichettatura utile per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure di specificare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori(7);
  • b)ove cio' sia necessario considerato il rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o la sicurezza nazionale, le parti possono:
  • i)esigere l'approvazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione imprescindibile per la vendita sui rispettivi mercati; o
  • ii)stabilire prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette, in particolare l'obbligo di far figurare le informazioni su una parte specifica del prodotto o di rispettare un determinato formato o una data dimensione. Quanto sopra lascia impregiudicate le misure che le parti adottano in base alla loro normativa interna per verificare la conformita' dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure che esse stabiliscono per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori;
  • c)che la parte che impone l'uso di un numero d'identificazione univoco da parte degli operatori economici comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte senza indugio e senza discriminazioni;
  • d)purche' cio' non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, di ammettere:
  • i)le informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
  • ii)le nomenclature internazionali, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici;
  • iii)informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
  • e)nei casi in cui cio' non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT e il consumatore possa essere adeguatamente informato, di adoperarsi per accettare le etichette non permanenti o staccabili, o una marcatura o etichettatura che figuri nei documenti di accompagnamento invece di essere fisicamente apposta sul prodotto;
  • f)di consentire che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura siano effettuate nel paese di destinazione prima della commercializzazione delle merci. 3. Tenendo conto di quanto disposto dal paragrafo 2, le parti decidono che, qualora una parte prescriva la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, l'obbligo di marcatura permanente puo' riguardare unicamente le seguenti informazioni:
  • a)per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione;
  • b)per le calzature: i materiali principali delle parti piu' importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine. 4. Le parti applicano le disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

[3]---------- (7) Qualora l'etichettatura e' richiesta a fini fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non comportare restrizioni agli scambi maggiori di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art138 · fonte del testo

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