[1]Settori

[2]1. Le parti convengono che sono oggetto del dialogo politico tutti i temi di reciproco interesse a livello regionale o internazionale. 2. Il dialogo politico tra le parti crea le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune in ambiti quali: l'integrazione regionale, lo Stato di diritto, il buon governo, la democrazia, i diritti umani, la promozione e la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dei popoli e degli individui indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, le pari opportunita' e l'uguaglianza di genere, la struttura e l'orientamento della cooperazione internazionale, le migrazioni, la riduzione della poverta' e la coesione sociale, le norme fondamentali del lavoro, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza e la stabilita' regionale (compresa la lotta contro l'insicurezza dei cittadini), la corruzione, la droga, la criminalita' organizzata transnazionale, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la lotta al terrorismo, la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti. 3. Il dialogo di cui alla parte II riguarda anche le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, buon governo, norme fondamentali del lavoro e ambiente nel rispetto degli obblighi internazionali delle parti e tratta in particolare la questione di una loro efficace attuazione. 4. Le parti possono in qualsiasi momento convenire di aggiungere altri temi quali settori di dialogo politico.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art13 · fonte del testo

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