[1]Comitato misto

[2]1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. 2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonche' a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'Unione la Nuova Zelanda. 3. Il comitato misto:

  • a)promuove un'efficace attuazione del presente accordo;
  • b)segue lo sviluppo delle relazioni complessive tra le parti;
  • c)chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi specifici tra le parti che rientrano nel quadro istituzionale comune in conformita' all'articolo 52, paragrafo 1, ed esamina le relazioni da essi presentate;
  • d)scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle;
  • e)stabilisce priorita' in relazione alle finalita' del presente accordo;
  • f)cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo;
  • g)si adopera per risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
  • h)esamina le informazioni presentate da una parte in conformita' all'articolo 54;
  • i)formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo. 4. Il comitato misto opera consensualmente. Esso adotta il proprio regolamento interno e puo' istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. 5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Nuova Zelanda, salvo se diversamente deciso da entrambe le parti. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto e' copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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