[1]Commercio e sviluppo sostenibile

[2]1. Le parti riconoscono il contributo che puo' apportare all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione di politiche commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano a vicenda e ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo. 2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale. 3. Le parti riconoscono che non e' opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. Le parti riconoscono che non e' parimenti opportuno usare la legislazione, le politiche e le pratiche in materia di ambiente o di lavoro per finalita' protezionistiche. 4. Le parti condividono informazioni ed esperienze sulle iniziative volte a promuovere la coerenza e le reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, anche in settori quali la responsabilita' sociale delle imprese, i beni e i servizi ambientali, i prodotti e le tecnologie rispettosi del clima e i sistemi di garanzia della sostenibilita', nonche' negli altri aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni di sviluppo sostenibile nel quadro delle relazioni commerciali.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art25 · fonte del testo

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