[1]Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

[2]Ricorso 1. Ciascuna delle Parti provvede a che:

  • a)i fornitori di servizi possano adire un'autorita' di regolamentazione o un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione; e
  • b)in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia. Appello e riesame giurisdizionale 2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorita' di regolamentazione:
  • a)ha la facolta' di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello35. Se quest'ultimo non e' di natura giudiziaria, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Alle decisioni degli organi di appello dev'essere data effettiva esecuzione; e
  • b)puo' ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Le Parti non consentono che una domanda di riesame giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione. --------- 35 Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello e' indipendente dalle parti della controversia.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art736 · fonte del testo

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