[1]Disposizioni generali

[2]1. Salvo diversa disposizione del presente capo, le Parti mantengono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo SMC"). 2. Le Parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi devono essere utilizzati in piena conformita' con le pertinenti disposizioni dell'OMC ed essere basati su un sistema equo e trasparente per quanto riguarda i procedimenti che interessano le merci originarie dell'altra Parte. A questo scopo le Parti provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. 3. Affinche' le inchieste sui dazi antidumping o compensativi possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare tenendo conto dell'adeguato diritto di difesa, le Parti accettano l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito di tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo non preclude alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento scritto in lingua coreana se:

  • a)il significato dei documenti presentati non e' considerato dalle autorita' coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi; e
  • b)la richiesta e' strettamente limitata alla parte che non e' sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi. 4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste sui dazi antidumping o compensativi.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art38 · fonte del testo

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