[1]Attuazione

[2]1. Le Parti conferiscono a una o piu' autorita', che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilita' dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2. 2. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equita' procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate. 3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art113 · fonte del testo

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