[1]Organismi di radiodiffusione

[2]1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite. 2. Nessuna delle Parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, via cavo o via satellite) su Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale1. --------- 1 Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel territorio di una Parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art107 · fonte del testo

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