[1]Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione (8)

[2]1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25. 2. L'Unione europea e la Corea convengono di trattare senza ingiustificato ritardo le domande presentate dall'altra Parte di aggiunta agli allegati di indicazioni geografiche soggette a protezione. 3. Una denominazione puo' non essere registrata come indicazione geografica se e' in conflitto con la denominazione di una varieta' vegetale, comprese le varieta' d'uva, o di una razza animale e rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto. --------- 8 Se una proposta e' presentata:

  • a)dalla Corea per un prodotto originario cui si applica la legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; o
  • b)dall'Unione europea per un prodotto originario cui si applica la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di origine che e' stata riconosciuta da una delle Parti come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS per mezzo di leggi di una delle Parti diverse da quelle di cui all'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19, le Parti convengono di esaminare se l'indicazione geografica puo' essere aggiunta al presente accordo in conformita' della presente sottosezione.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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