[1]Articolo II

[2]1. Le Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita, sia per l'importazione che per l'esportazione, relativamente a tutto quanto concerne i diritti doganali e le imposte accessorie, il modo di percezione di tali diritti ed imposte, la custodia delle merci nei depositi doganali, il sistema dei controlli e delle analisi, la classificazione delle merci da parte delle dogane, la interpretazione delle tariffe, nonche' tutte le norme, formalita' e gravami ai quali possano essere sottoposte le operazioni doganali, senza fare distinzione alcuna in relazione alla via e ai mezzi di trasporto impiegati. 2. Conseguentemente, gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati originari di una delle Parti contraenti non saranno sottoposti, in materia di regime doganale, all'atto della loro importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, a diritti, imposte o gravami diversi o piu' elevati, ne' a norme o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono o fossero sottoposti i prodotti, di natura similare, di qualsiasi terzo Paese. 3. Nello stesso modo, gli articoli coltivati, prodotti o manifatturati, originari del territorio di una delle Parti contraenti, che fossero esportati verso il territorio dell'altra, non saranno sottoposti, in materia di regime doganale, a diritti, Imposte o gravami diversi o piu' elevati, ne' a norme o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono o fossero sottoposti gli articoli, di natura similare, destinati all'esportazione verso qualsiasi terzo Paese. 4. I vantaggi, favori, privilegi e immunita' che una delle Parti contraenti conceda o concedesse, in materia di regime doganale, agli articoli coltivati, prodotti o manifatturati originari del territorio di un qualsiasi terzo Paese o ad esso destinati, si applicheranno immediatamente e senza compenso ai prodotti di natura similare originari del territorio dell'altra Parte contraente o ad esso destinati.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artii · fonte del testo

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