Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza a livello internazionale. 2. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o ai quali hanno aderito. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:

  • a)l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, nonche' attuare integralmente e promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
  • b)il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione;
  • c)la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  • d)la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle ADM;
  • e)la collaborazione e il coordinamento delle attivita' di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni;
  • f)la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate a norma del presente articolo, se del caso e in conformita' delle rispettive competenze. 4.Le parti decidono di mantenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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