[1]Articolo IV

[2]Il Governo della Repubblica italiana comunichera' per via diplomatica e per ognuno dei tipi di pesca su indicati, non oltre 75 giorni prima del 1 gennaio di ogni anno, la lista delle imbarcazioni per cui e' richiesta l'autorizzazione del Governo della Repubblica Tunisina. Le liste dovranno indicare per ogni battello: - il nome della nave; - il porto e il numero di immatricolazione; - la stazza; - la potenza effettiva del motore; - il nome dell'armatore o del proprietario; - la data d'entrata in servizio dell'imbarcazione. In caso di variazione d'armatore o di proprietario l'autorizzazione che riguarda l'imbarcazione rimarra' valida, a condizione che tale variazione venga notificata per via diplomatica al Governo della Repubblica Tunisina entro un termine massimo di 30 giorni.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artiv · fonte del testo

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