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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976
Legge 13 aprile 1977, n. 136
- Aggiornato al
- 22 aprile 1977
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere…
- Art. 3All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE Nota Bene. - Il testo facente fede e' unicamente quello in…
- Art. iiArticolo II Nella zona a) su indicata e' autorizzata soltanto la pesca al cianciolo dal…
- Art. iiiArticolo III Le autorizzazioni suindicate verranno concesse a imbarcazioni italiane…
- Art. ivArticolo IV Il Governo della Repubblica italiana comunichera' per via diplomatica e per…
- Art. vArticolo V Il Governo della Repubblica Tunisina fara' pervenire al Governo della…
- Art. viArticolo VI Le autorizzazioni summenzionate per la pesca a strascico e per la pesca con…
- Art. viiArticolo VII Il rilascio dell'autorizzazione di pesca alle imbarcazioni italiane e'…
- Art. viiiArticolo VIII Le imbarcazioni italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del…
- Art. ixArticolo IX Le imbarcazioni italiane summenzionate non devono detenere strumenti o arnesi…
- Art. xArticolo X Le imbarcazioni da pesca italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del…
- Art. xiArticolo XI Le imbarcazioni da pesci dei due paesi potranno in caso di forza maggiore…
- Art. xiiArticolo XII Nella parte del mare limitata da una linea che, partendo dal punto…
- Art. xiiiArticolo XIII Le Autorita' tunisine competenti potranno in ogni momento valersi del…
- Art. xivArticolo XIV La constatazione delle infrazioni e' di esclusiva competenza delle Autorita'…
- Art. xvArticolo XV Il Governo italiano comunichera' appena possibile al Governo Tunisino la…
- Art. xviArticolo XVI Il Governo italiano, cosciente degli sforzi fatti dal Governo tunisino nel…
- Art. xviiArticolo XVII Una Commissione mista composta di un numero uguale di rappresentanti per…
- Art. xviiiArticolo XVIII Il presente Accordo e' concluso per un periodo fisso di 3 anni a partire…
- Art. xixArticolo XIX Il presente Accordo verra' ratificato secondo le procedure costituzionali…
