[1]PREVENTIVA

[2]1. Se, in caso di urgenza, una Parte richiede la detenzione preventiva di una persona della quale intende richiedere l'estradizione, l'altra Parte puo' arrestarla od applicarle altre misure coercitive prima di ricevere la richiesta di estradizione. 2. La richiesta di detenzione preventiva deve indicare:

  • a)la decisione giudiziaria privativa della liberta' o la sentenza irrevocabile di condanna, emessa contro la persona che verra' arrestata;
  • b)la dichiarazione che verra' avanzata domanda di estradizione;
  • c)la descrizione del fatto delittuoso, con l'indicazione del tempo e luogo ove fu commesso;
  • d)la qualifica del reato, cosi' come la pena prevista o, se del caso, la pena da scontare;
  • e)gli elementi necessari all'identificazione della persona.

[3]3. La Parte richiesta informera' immediatamente l'altra Parte circa la procedura in corso per la richiesta, comunicando la data della detenzione o dell'applicazione di altre misure coercitive. 4. Se la richiesta di estradizione ed i documenti indicati nell'art. 12 non pervengono alla Parte richiesta nel termine di 90 giorni dalla data indicata nel punto 3, la detenzione preventiva e le altre misure coercitive decadranno. Tuttavia, cio' non impedisce una nuova detenzione o la nuova applicazione di misure coercitive, cosi' come l'estradizione se la relativa richiesta pervenga dopo la scadenza del termine sopra menzionato.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art10 · fonte del testo

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