[1]DI SPECIALITA'

[2]1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non puo' essere assoggettata a disposizioni coercitive o restrittive della liberta' per un fatto precedente alla consegna, diverso da quello per cui l'estradizione e' stata concessa. 2. Se la qualificazione giuridica assegnata al fatto per cui e' stata concessa l'estradizione viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere sottoposta a restrizioni della liberta' unicamente se per il fatto qualificato in forma differente e' ammessa l'estradizione. 3. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non puo' essere consegnata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna alla Parte richiedente. 4. La Parte interessata ad ottenere il consenso previsto nei punti 1 e 3, deve richiederlo allegando la documentazione indicata nell'Articolo 9, ovvero se si tratta di consegnare ad un terzo Stato, allegando la richiesta di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla richiesta di estradizione si devono inoltre allegare le dichiarazioni rilasciate dalla persona estradata all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente riguardo all'oggetto dell'estradizione o alla consegna al terzo Stato. 5. Le disposizioni di cui ai punti che precedono non si applicano qualora la persona estradata, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio della Parte a cui e' stata consegnata nei 45 giorni dalla sua definitiva scarcerazione; oppure, essendone uscita, vi sia rientrata volontariamente.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art8 · fonte del testo

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