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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 697, che autorizza anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri, con le seguenti modificazioni:
[9]Agli articoli 1 e 5, le parole: « 1° luglio 1942-XX », sono sostituite con le parole: « 1° ottobre 1942-XX ».
[10]Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente:
[11]Art. 7-bis. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai cittadini italiani bisognosi, residenti nel Regno a cui e' stata sospesa la corresponsione di stipendi da parte di Governi, Provincie, Comuni, o di analoghi Enti pubblici di Paesi nemici e coi quali vi e' rottura di rapporti diplomatici.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO
[16]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 25 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
