Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 871, concernente l'autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli atleti, con la seguente modificazione:
[9]Nelle premesse e nell'art. 1 le parole: «Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa fascista di previdenza dei G.U.F., dell'O.N.D. e del C.O.N.I.».
[10]Nell'art. 2, sono soppresse le parole: «interna di previdenza».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 22 dicembre 2008
