Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 4 e' sostituito il seguente:

[10]Art. 4.

[11]- Il corpo Reale delle miniere provvede:

  • a)al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;
  • b)allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;
  • c)all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;
  • d)agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone piu' indiziate;
  • e)alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;
  • f)alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;
  • g)alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;
  • h)alla vigilanza sull'andamento generale della attivita' mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;
  • i)alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;
  • l)all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.

[12]Con decreto del Ministro per le corporazioni sara' stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 25 maggio 1936 - Anno XIV

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - DI REVEL

[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 14 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-05-25;1308~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari