1. Ciascuna Parte Contraente applichera' al lavoratore migrante, in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari. 2. Ciascuna Parte Contraente dovra' assicurarsi che i servizi nazionali competenti effettuino dei controlli, nei casi adeguati, ed in collaborazione con le autorita' consolari interessate, nei limiti della loro competenza, al fine di assicurare che le norme di igiene degli alloggi vengano rispettate nei confronti dei lavoratori migranti cosi' come avviene per i propri nazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna a tutelare i lavoratori migranti, nel quadro delle sue disposizioni legislative e regolamentari, dallo sfruttamento in materia di affitto. 4. Ciascuna Parte Contraente curera', con i mezzi a disposizione dei servizi nazionali competenti, che l'alloggio del lavoratore migrante sia adeguato.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art13 · fonte del testo

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