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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con le seguenti modificazioni e aggiunte:
[9]Al primo comma dell'art. 1 del decreto sono sostituiti i seguenti: «E' vietato vendere e detenere per la vendita, per consumo diretto, vini aventi un'acidita' volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore:
- a)all'uno per mille, se trattisi di vini con gradazione alcoolica presente inferiore al 10 per cento in volume e contenenti piu' della meta' dello zucchero originario indecomposto;
- b)a un decimo della gradazione alcoolica presente in volume per cento, negli altri casi».
[10]Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente art. 2:
[11]«La determinazione dell'acidita' volatile deve essere fatta col metodo descritto nell'allegato A alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini, stipulata in Roma il 5 giugno 1935 di cui alla legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 155».
[12]L'art. 2 del decreto diventa art. 3.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV.
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel - Lantini.
[17]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1937 al 16 dicembre 2009
