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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono convertiti in legge:

[8]1° il R. decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della segreteria della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;

[9]2° il R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 370, che proroga al 31 marzo 1931 il termine di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, ed all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1921, entro il quale il Collegio arbitrale indicato nei decreti medesimi deve esplicare la propria giurisdizione.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Ciano - Mosconi - Rocco.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1286~art1 · fonte del testo

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