Alte Parti Contraenti, tenendo conto della qualita' delle loro relazioni bilaterali ispirate a uno spirito di cooperazione e consultazione che si traduce in incontri e scambi periodici a livelli politici elevati, decidono di istituzionalizzare tali incontri e convengono di:

  • a)avere consultazioni, almeno una volta all'anno, a livello dei Ministri degli Affari Esteri;
  • b)promuovere scambi di visite di altri Ministri e riunioni tra funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Esse favoriscono la cooperazione tra i Parlamenti dei due Stati.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari