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[1]L'art. 18 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927 (Anno V), n. 324, e' modificato come segue:
[2]«Con l'esercizio finanziario 1927-28 cessera' il versamento da parte dello Stato all'Azienda del demanio forestale di Stato delle dotazioni iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale.
[3]A decorrere dal detto esercizio le spese inerenti ai servizi forestali che non riguardano la gestione dei beni costituenti il demanio forestale faranno carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale.
[4]I residui disponibili dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per i servizi forestali generali, e che passeranno a far carico al bilancio suddetto, saranno dall'Azienda versati in conto entrate e per uguale importo iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto Ministero colla identica destinazione.
[5]Dal l° luglio 1927 il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potra' mai superare il quarto, sara' versato in conto entrate dello Stato, anziche' affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale di Stato a norma dell'art. 124, lettera e), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267».
Testo in vigore dal 9 agosto 1927 al 22 dicembre 2008
