1. Le Parti elaborano ed adottano progressivamente, in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, linee direttrici e, se del caso, norme o criteri comuni riguardanti in particolare:

  • a)la lunghezza, la profondita' e la posizione delle condutture utilizzate per gli emissari costieri, tenendo conto in particolare dei metodi utilizzati per il trattamento preliminare degli effluenti;
  • b)le prescrizioni particolari concernenti gli effluenti che necessitino di un trattamento separato;
  • c)la qualita' delle acque di mare utilizzate a fini particolari, necessaria per la protezione della salute umana, delle risorse biologiche e degli ecosistemi;
  • d)il controllo e la sostituzione progressiva dei prodotti, installazioni, processi industriali e altri aventi l'effetto di inquinare sensibilmente l'ambiente marino;
  • e)le prescrizioni particolari riguardanti le quantita' scaricate, la concentrazione negli effluenti e i metodi di scarico delle sostanze elencate negli allegati I e II. 2. Queste linee direttrici, norme o criteri comuni tengono conto, senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 5 del presente Protocollo, delle caratteristiche locali ecologiche, geografiche e fisiche, della capacita' economica delle Parti e delle loro esigenze di sviluppo, del livello di inquinamento esistente e della reale capacita' di assorbimento dell'ambiente marino. 3. I programmi e le misure previsti dagli articoli 5 e 6 saranno adottati tenendo conto, per la loro applicazione progressiva, della capacita' di adattamento e di riconversione delle installazioni esistenti, della capacita' economica delle Parti e delle loro esigenze di sviluppo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art7 · fonte del testo

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