Art. 1
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[1]Per i veicoli di speciali esigenze gli uffici locali del Genio civile potranno consentire eccedenze fino a centimetri 30 misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruota di diametro non inferiore a metri 1.80, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione».
[2]«Art. 2. - Il primo e l'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sono modificati come segue:
[3]«Primo comma: I proprietari dei veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre una targa metallica portante in caratteri chiaramente visibili il loro nome e cognome o la denominazione della ditta e il Comune di residenza. Questa disposizione non si applica agli autoveicoli.
[4]«Ultimo comma: Disposizioni speciali per i veicoli a trazione animale in servizio pubblico e per i veicoli trascinati a braccia possono essere emanate nei regolamenti comunali».
[5]L'art. 1 e' sostituito dal seguente articolo:
[6]«I Prefetti possono autorizzare i Comuni a consentire ai singoli proprietari di continuare ad usare veicoli a trazione animale non conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 1 ed al primo comma dell'art. 24 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per periodi che non oltrepassino il 31 dicembre 1926».
[7]Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo:
[8]«E' vietato per i veicoli di qualunuqe natura l'uso del freno cosidetto a scarpa.
[9]«Tuttavia i Prefetti potranno autorizzare i Comuni a consentire il detto uso non oltre il 31 dicembre 1926, nei casi in cui i veicoli siano ancora sprovvisti di altro freno, o lo abbiano non sufficientemente efficace senza l'ausilio della scarpa».
[10]8 febbraio 1925, n. 165, recante provvedimenti sul prezzo dell'energia elettrica.
[11]31 dicembre 1925, n. 2514, sulla determinazione del posto di anzianita' per gl'ingegneri del soppresso Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici, aggregati al Regio corpo del Genio civile.
[12]31 dicembre 1925, n. 2539, che autorizza l'anticipazione di fondi per liquidare la gestione di stralcio dell'ex Commissariato generale civile della Venezia Giulia.
[13]31 dicembre 1925, n. 2541, che proroga il termine per l'emanazione di norme integrative a quelle vigenti in materia stradale.
[14]14 gennaio 1926, n. 140, concernente modificazioni all'articolo 24 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173.
[15]7 febbraio 1926, n. 191, recante disposizioni in riguardo alla concessione delle opere di bonifica e idrauliche ed alla sistemazione dei bacini montani.
[16]4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulla tariffe dell'energia elettrica.
[17]1° aprile 1926, n. 751, che approva una convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di opere di navigazione interna nella Valle del Po.
[18]3 aprile 1926, n. 264, col quale sono stati prorogati i termini di decadenza del contributo dello Stato per la case cooperative fra agenti ferroviari.
[19]3 aprile 1926, n. 706, recante provvedimenti per agevolare la costruzione di abitazioni nei Comuni danneggiati da terremoti.
[20]3 aprile 1926, n. 757, contenente norme relative alle elettrificazioni di ferrovie in regime di concessione all'industria privata e di tranvie extra urbane.
[21]Ministero dell'economia nazionale.
[22]28 novembre 1919, n. 2405; 1° febbraio 1920, n. 189; 18 febbraio 1920, n. 328; 25 aprile 1920, n. 572; 3 giugno 1920, n. 984; 8 giugno 1920, n. 864; 10 novembre 1920, n. 1666; 20 gennaio 1921, n. 142; 3 aprile 1921, n. 571, relativi al finanziamento di lavori pubblici e di colonizzazione interna.
[23]11 febbraio 1926, n. 219, che proroga il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per il riesame dei diritti esclusivi di pesca.
[24]3 aprile 1926, n. 618, recante disposizioni integrative e modificative delle leggi concernenti la costituzione di centri di colonizzazione nell'Agro Romano.
[25]18 aprile 1926, n. 800, che istituisce l'Istituto nazionale per l'esportazione.
[26]16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro.
[27]Ministero delle comunicazioni.
[28]22 novembre 1925, n. 2152, riguardante l'aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.
[29]22 novembre 1925, n. 2153, riguardante la tariffa speciale postale per il carteggio della lotteria a beneficio dell'Unione italiana dei ciechi.
[30]3 gennaio 1926, n. 159, contenente alcune deroghe alle disposizioni della Convenzione principale del Gottardo.
[31]9 gennaio 1926, n. 840, riguardante l'autorizzazione alla Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 12 milioni di lire per la sistemazione ferroviaria Anzio-Nettuno.
[32]Tabella B.
[33]MINISTERO DELLE FINANZE.
[34]Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
[35]4 marzo 1926, n. 403.
[36]21 marzo 1926, n. 491.
[37]3 aprile 1926, n. 565.
[38]3 aprile 1926, n. 566.
[39]3 aprile 1926, n. 667.
[40]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[41]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1926.
[42]VITTORIO EMANUELE.
[43]Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea
[44]- Rocco - Volpi - Fedele -
[45]Giuriati - Belluzzo - Ciano.
[46]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
