su domanda. 1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)l'Autorita' che procede penalmente e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili;
  • b)l'oggetto e la natura della domanda;
  • c)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, indicazioni relative all'identita' e, se possibile, al luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
  • d)le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' delle Autorita' o delle persone in causa che possono parteciparvi. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'interrogatorio o l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art15 · fonte del testo

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