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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1545, concernente la concessione di un premio straordinario di operosita' ed altri benefici ai lavoratori portuali, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 4 e' sostituito il seguente:
[9]«Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicate ai lavoratori delle carovane doganali nei limiti, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze».
[10]Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente:
[11]Art. 4-bis. - «Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stanziare con propri decreti fondi occorrenti per l'esecuzione delle provvidenze disposte a favore dei lavoratori portuali e dei lavoratori delle carovane doganali».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - HOST VENTURI
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
