[1]Proventi e strumenti di reato

[2]1. La Parte richiesta, previa domanda, si adopera per accertare se proventi e/o strumenti di reato si trovino entro la propria giurisdizione e comunica alla Parte richiedente gli esiti di tali accertamenti. Nel formulare la sua domanda, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le basi su cui si fonda l'ipotesi che tali proventi e/o strumenti di reato si trovino nell'ambito della giurisdizione di quest'ultima. 2. Quando, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, vengono rinvenuti proventi e/o strumenti di reato, la Parte richiesta adotta le misure consentite dal proprio ordinamento per evitare che quanto si sospetta essere provento o strumento di reato sia oggetto di commercio, trasferimento o alienazione, fintanto che un tribunale della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva rispetto a tali proventi. 3. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, da' esecuzione ad un provvedimento definitivo di pignoramento o confisca dei proventi e/o strumenti di reato emesso da un tribunale della Parte richiedente. 4. Nel dare applicazione al presente articolo, la Parte richiesta tutela i diritti del terzo in buona fede secondo quanto previsto dal suo ordinamento. Quando un terzo rivendica un diritto, la Parte richiesta rappresenta gli interessi della Parte richiedente nel cercare di trattenere i proventi e/o strumenti di reato fintanto che un tribunale competente della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva. 5. La Parte richiesta restituisce alla Parte richiedente i proventi e/o strumenti di reato di cui al paragrafo 3, o il valore dei proventi e/o strumenti; nella misura di quanto consentito dal suo ordinamento interno e nei termini che ritiene opportuni. 6. Ai fini del presente articolo per provento si intende ogni disponibilita' finanziaria derivata o ottenuta, direttamente o indirettamente mediante la commissione di un reato.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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