[1]Consegna di cose

[2]1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformita' al suo diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e~ quando e' concessa l'estradizione, consegna tali. cose alla Parte richiedente. Per le finalita' del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:

  • a)le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
  • b)le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilita' della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente. 2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' concessa, non puo' aver luogo per la morte, l'irreperibilita' o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta, o al terzo, le cose consegnate, senza oneri e appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art17 · fonte del testo

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